Tributi - Calcolo I.M.U.

INFORMATIVA IMU  2023
A partire dal 1° gennaio 2020  l’Imposta Municipale Propria ( IMU) è disciplinata dalla legge di Bilancio  2020 
(L. 160 del  27/12/2019) e successive modificazioni.
NOVITA’ 2023
ABITAZIONE PRINCIPALE: A seguito della sentenza n.209 del 13/10/2022 della Corte Costituzionale, vengono dichiarate incostituzionali le definizioni precedenti di abitazione principale ai fini IMU, da quella contenuta D.L 201/2011 alle seguenti modificazioni, che vengono sostituite dall’attuale: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: (art. 1, comma 743 legge 234/2021) Torna per il 2023 la riduzione del 50% (solo per il 2022 era stata ridotta del 62,5%) dell’imposta IMU relativa ad una sola unità immobiliare  ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata  in regime convenzione internazionale con l’Italia.
IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE: L’esenzione introdotta dall’art. 81 della legge 29 dicembre 2022 n.197 per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ai sensi dell’art. 1 L.160/2019 comma 759 lettera g-bis “.

SCADENZE
PRIMA RATA DI ACCONTO :  16 GIUGNO 2023
L’imposta  dovuta in acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote  dei dodici mesi dell’anno precedente ( art. 1 comma 762 Legge n. 160/2019).
SECONDA RATA A SALDO :  18 DICEMBRE 2023
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, tenendo conto delle aliquote IMU  deliberate nell’anno 2023 ( vedi prospetto aliquote).
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2023.
Si ricorda, infine, che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ ravvedimento operoso “.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2023, esecutiva ai sensi di legge,  sono state deliberate   per l’anno 2023 le seguenti  aliquote:



CALCOLO  IMU  FAI DA TE

Sul sito del Comune è disponibile il programma per calcolare l’imposta dovuta per la rata in acconto dell’anno 2023, con la possibilità di stampare il modello F24 per effettuare il versamento. N.B. prima di effettuare la stampa è necessario verificare che i dati inseriti siano corretti. 
Link: www.comune.crocetta.tv.it
L’Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento o approfondimento ai numeri 0423/666614-15 e all’indirizzo e-mail tributi@comune.crocetta.tv.it



La presente informativa è stata redatta il 15 marzo 2023 sulla base della normativa  vigente.

 
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