Cittadinanza Iure Sanguinis

Pubblicata il 05/02/2024

Condizioni per presentare la domanda

Residenza (dimora abituale) nel Comune di Crocetta del Montello

L'ufficio dello stato civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune di Crocetta del Montello.

L’iscrizione anagrafica di cittadino straniero che voglia presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da cittadino italiano richiede l’esame preventivo della documentazione da parte dell’ufficiale dello stato civile. Si precisa comunque che si tratta di una esame sommario che non può comportare un approfondito esame dei singoli documenti e non esclude quindi l’eventuale rigetto della domanda o la richiesta di integrazioni o di nuovi documenti.

L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Crocetta del Montello. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

È evidente che il cittadino straniero che chiede l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Crocetta del Montello e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.

Nota bene:

Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In  particolare saranno oggetto di denuncia  le richieste d'iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Crocetta del Montello.

L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda d'iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda d'iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica):

  • Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti d'ingresso;
  • Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen);
  • Copia del codice fiscale;
  • Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione) oppure indicazione dei suoi estremi nella dichiarazione di residenza;
  • Fotocopie di tutta la documentazione che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e spese del richiedente.

Per maggiori informazioni sul cambio di residenza di prega di consultare l'apposita sezione su questo sito.

Documentazione da allegare - Informazioni generali sugli atti che debbono essere presentati.

 

  • Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

 

  • Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1962 oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza.

 

  • Allo stesso modo anche le traduzioni debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà  della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.

 

  • Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia;  oppure nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

 

  • I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Visentin, il padre è indicato come Giuseppe Visentin ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Vizentin, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti. Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate solo se decise con provvedimento dell'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia.

 

  • Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

 

Documenti obbligatori

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio. Se la persona è nata nell’attuale Regione Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1 settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall’Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio).  Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall’autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.). I certificati ecclesiastici sono soggetti a imposta di bollo;
  • atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861;
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
  • autocertificazione di residenza;
  • copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti d'ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

Procedura

Caso A) Il richiedente non è ancora iscritto in anagrafe

È necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazione:  previo appuntamento, da fissarsi anche solo telefonicamente, l’ufficiale dello stato civile, farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell’istanza. Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile o di agente munito di mandato di rappresentanza (sarà richiesta copia della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari) con tutta la documentazione in originale. L’interessato potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti d’identità dell'interessato e dell'interprete che deve accettare per iscritto (nomina e accettazione possono essere contenute sullo stesso documento (vedi modulo scaricabile da questa pagina).

Nota per gli avvocati: la procura alle liti o l’incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell’istanza o della sua trattazione in sede amministrativa ma è necessaria una  procura specifica indirizzata a questa amministrazione.

Attenzione: per nessun motivo l’ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).

L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda d'iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda d’iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica):

  • copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti d’ingresso);
  • copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen;
  • copia del codice fiscale;
  • copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione);
  • fotocopie di tutta la documentazione che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e spese del richiedente.

Caso B) il richiedente è già iscritto in anagrafe

L’istanza è presentata senza la necessità dell'esame preventivo della documentazione, secondo quando indicato oltre nella sezione istanza.

Istanza

L’istanza  è redatta su apposito modulo scaricabile da questa pagina, ed è soggetta a imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Devono essere allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e se redatta all'estero opportunamente legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.

Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati  e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Termini

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.
Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.
Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.

Conclusione del procedimento

In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (ad esempio perché si è trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.

Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conforme previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, diritti di ricerca e imposta di bollo.

Costi

Non è prevista nessuna tassa su questo procedimento ad eccezione dell'imposta di bollo sui documenti.



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